Incentivi
Gli incentivi attualmente a disposizione
degli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa
sono quattro:
Gli incentivi attualmente a disposizione
degli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa
sono quattro:
Si chiama CONTO TERMICO
il sistema di incentivazione degli interventi
per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione
di energia termica da fonti rinnovabili.
I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, Imprese e Privati.
900
milioni di euro
Sono i fondi messi a disposizione
dallo Stato per questo incentivo
fino al
65%
è la percentuale massima
che l’incentivo può coprire
» Sostituzione di generatori alimentati a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa, con generatori a biomassa.
» Sostituzione di generatori alimentati a GPL, con generatori a biomassa, limitatamente alle aziende agricole e forestali, in area non metanizzata e con bonus emissioni Ce pari a 1,5.
» Nuova installazione di generatori a biomassa, limitatamente alle sole aziende agricole e forestali.
Il Conto Termico può essere applicato a un intervento svolto in tutti gli edifici esistenti sia pubblici sia privati, nei fabbricati rurali esistenti e nelle serre.
Si intende la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di uno nuovo, di potenza termica non superiore al 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Tuttavia, qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10%(fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico abilitato (art. 7, comma 6, lettera c, del DM 28.12.2012).
Conservare tutta la documentazione tecnica relativa all’intervento
Conservare le fatture di acquisto della biomassa (nel caso di biomasse autoprodotte, basta l’autodichiarazione)
Per i generatori a pellet, usare solo pellet certificato secondo la norma ISO 17225-2 in classe A1 e/o A2
Eseguire una manutenzione almeno biennale del generatore e del sistema fumario
La richiesta operativa degli incentivi del Conto Termico deve avvenire tramite autenticazione sul sito del GSE attraverso il quale il soggetto richiedente l’incentivo può compilare e inviare la documentazione necessaria per l’ammissione all’incentivo. L’accesso al sito deve avvenire entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento!
Nel caso in cui l’importo dell’incentivo sia fino a 5.000 euro l’erogazione avviene in un’unica soluzione. Per importi superiori, l’incentivo è erogato in due annualità per interventi di potenza inferiore o uguale a 35 kW e in 5 annualità per potenze superiori a 35 kW.
Gli incentivi del Conto Termico non sono cumulabili con le detrazioni fiscali
né con qualsiasi altro incentivo erogato dallo Stato.
Se invece gli incentivi non sono statali, ma regionali o comunitari:
-> Per i privati: cumulabilità con Conto Termico ammessa fino al 100% dell’investimento.
-> Per le imprese: l’incentivo totale (Conto Termico + incentivo di altra natura,
non statale) deve essere nei limiti di spesa prevista dalla normativa comunitaria vigente sugli aiuti di Stato.
Istituito dal Dl Rilancio, il Superbonus è una detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
L’opportunità straordinaria rappresentata da questa agevolazione è che il rimborso che si ottiene è maggiore della spesa sostenuta!
Possono accedere i condomìni, le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa) su unità immobiliari, fino al massimo di due, singole o plurifamiliari purché dotate di un accesso indipendente (cancello o portone che consentono l’accesso dalla strada o da cortile/giardino di proprietà esclusiva), gli istituti autonomi di case popolari e cooperative di abitazione, le organizzazioni non lucrative e le associazioni o società sportive (solo per il rifacimento degli spogliatoi).
Non possono accedere al Superbonus le abitazioni signorili (classe catastale A/1), le ville (classe catastale A/8) e i castelli (classe catastale A/9).
Per quanto riguarda il riscaldamento a biomassa legnosa le opportunità per accedere al Superbonus 110% sono due: nell’ambito dei cosiddetti interventi trainanti e nell’ambito degli interventi trainati o abbinati a un intervento trainante.
(o abbinati a un intervento trainante)
Rientra la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari o plurifamiliari con ingressi indipendenti con impianti per il riscaldamento il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di caldaie a biomasse a 5 stelle se installate in aree non metanizzate in Comuni non sottoposti alla procedura di infrazione per il superamento dei limiti di emissione.
Tutti gli interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, possono accedere al Superbonus del 110% se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (elencati all’art. 119, comma 1, del Dl Rilancio). Tra questi interventi sono inclusi caldaie e apparecchi domestici a biomasse, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento, che devono rispondere a requisiti specifici:
In caso di contestuale sostituzione di un precedente impianto a biomasse il nuovo generatore (stufa o caldaia) deve essere dotato di certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore
In tutti gli altri casi, quindi nel caso di installazione ex-novo di un impianto a biomassa, il generatore deve essere dotato di certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle
Legna da ardere, pellet, cippato e bricchette impiegate negli impianti termici devono essere certificati secondo la UNI EN ISO 17225: è necessario quindi optare per biocombustibili certificati ENplus® nel caso del pellet e Biomassplus® per legna da ardere, cippato e bricchette.
Le caldaie a biomassa con potenza nominale inferiore o uguale a 500 kWt devono essere dotate di:
Per poter accedere al Superbonus 110% è necessario che gli interventi (trainanti + trainati) nel loro complesso assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (o 1 classe nel caso di edificio A3). Il rispetto di tale requisito viene asseverato con una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, alla quale vanno allegati APE ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati o dal progettista o dal direttore lavori.
Gli interventi devono poi rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015.
La detrazione al 110% è ripartita in 5 quote annuali (e non più 10 come per le altre detrazioni fiscali), entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa, e qui sta la grande novità prevista dal Decreto Rilancio, sono possibili due opzioni:
Il credito di imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali della detrazione: in 10 anni per gli interventi coperti da detrazioni per le ristrutturazioni edilizie “normali” o dall’Ecobonus; in 5 anni per il Superbonus.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, per un massimo di 2 stati di avanzamento. Ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
Biocombustibili
legnosi certificati
Le detrazioni fiscali permettono di rientrare di una percentuale dell’investimento effettuato per determinati interventi, tramite la dichiarazione dei redditi.
Tutte le informazioni sono reperibili in queste due Guide dell’Agenzia delle Entrate:
Guida detrazioni
fiscali 50% (Ecobonus)
Guida detrazioni fiscali
50% (Bonus casa)
I certificati bianchi, anche noti come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica.
Il meccanismo si basa sull’obbligo di raggiungimento di una quota minima di risparmio energetico in capo ai distributori di energia elettrica e del gas naturale con più di 50.000 clienti allacciati alla propria rete (i cosiddetti Soggetti Obbligati). Per adempiere a tale obbligo i distributori possono realizzare progetti di efficienza energetica, ottenendo subito i Certificati Bianchi, oppure possono decidere di acquistarli da altri (i cosiddetti Soggetti Volontari) che, avendo realizzato progetti di efficienza energetica e non essendo soggetti all’obbligo, sono in condizione di poter offrire e negoziare Certificati Bianchi. L’incentivo economico è erogato tramite l’adozione di strumenti di mercato ovvero tramite l’emissione di titoli negoziabili. Il valore economico dell’incentivo unitario non è predefinito, ma varia in funzione del mercato.
Sono i distributori di energia elettrica e di gas naturale che hanno connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti.
Oltre alle società controllate dai distributori obbligati e ai distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo, sono soggetti volontari le Esco (Energy Service Company, Società servizio energia) certificate UNI CEI 11352, le società con obbligo di nomina dell’energy manager, le imprese o gli enti pubblici con un sistema di gestione dell’energia in conformità alla certificazione ISO 50001 o che abbiano nominato volontariamente un energy manager.
I Certificati Bianchi vengono erogati dallo Stato alle aziende attraverso il GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
È possibile accedere ai Certificati Bianchi in qualsiasi caso si effettui un intervento che comporti un incremento dell’efficienza energetica (come ad esempio la sostituzione di una qualsiasi fonte fossile, compreso il GPL e anche il metano, caso quest’ultimo che non è contemplato dal Conto Termico!).